Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. II

Art. 1359

Richiamo

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite: a) lievi mancanze; b) omissioni causate da negligenza. 2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto. 3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato.... 4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1359

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo