Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 1356
Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti
In vigore dal 9 ott 2010
1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.
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