Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 1352
Illecito disciplinare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1352