Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo II
Art. 1349
Ordini militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1349