Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. III
Art. 1344
Militare ferito
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se già compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all', comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'.
2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1344