Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIIISez. II

Art. 1339

Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito al militare che ha contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali. 2. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra. 3. Il militare che è riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento ha contribuito. 4. L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il militare nel ruolo del proprio grado, alla data predetta, di un numero di posti pari: a) per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o di grave crisi internazionale; b) per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell'organico calcolato per ogni ruolo. 5. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a precedere i pari grado che hanno anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta. 6. Il militare non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che ha in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.
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