Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. III
Art. 1343
Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento nè conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura è annullata a ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell', comma 1.
3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.
Storico versioni
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