Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XVIII›Sez. II
Art. 1341
Proposte
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.
2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.
3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso a unanimità di voti, della competente commissione di avanzamento. Il decreto con il quale è conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1341