Libro QUARTOTitolo VIICapo XVIIISez. II

Art. 1337

Promozione per merito di guerra

In vigore dal 9 ott 2010
1. La promozione per merito di guerra è conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. 2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco. 3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determinò. 4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1337

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