Art. 1352 · Illecito disciplinare
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 1352

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Illecito disciplinare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.
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