Art. 1357 · Sanzioni disciplinari di stato
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. II

Art. 1357

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Sanzioni disciplinari di stato

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.
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