Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. IV
Art. 1368
Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.
3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1368