Art. 1363 · Organo sovraordinato
Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 1363

1429 / 2493

Organo sovraordinato

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organo sovraordinato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. È comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
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