Art. 9

Modifiche all'articolo 35 del testo unico della finanza Albo

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 35 del testo unico della finanza i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-9

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