Art. 7
Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.».
2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento.
Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall', comma 5, lettera c).».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-7