Art. 7

Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 30, comma 3, del testo unico della finanza la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.». 2. All'articolo 30 del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall', comma 5, lettera c).».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-7

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Modifiche all'articolo 30 del testo unico della finanza Offerta fuori sede (Art. 7 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo