Art. 11

Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca depositaria

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo; a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-11

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