Art. 11
Modifiche all'articolo 38 del testo unico della finanza Banca depositaria
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 38, comma 1, del testo unico della finanza la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-11