Art. 15
Modifiche all'articolo 41 del testo unico della finanza Operatività all'estero delle SGR
In vigore dal 22 ott 2003
1. L'articolo 41 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Operatività all'estero delle SGR). - 1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-15