Art. 20

Modifiche all'articolo 50 del testo unico della finanza Altre disposizioni applicabili

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 50 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-20

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