Art. 23
Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate e non armonizzate
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-23