Art. 23

Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate e non armonizzate

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 60 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-23

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Modifiche all'articolo 60 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate e non armonizzate (Art. 23 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo