Art. 19

Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni (Art. 19 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo