Art. 19
Modifiche all'articolo 45 del testo unico della finanza Capitale e azioni
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 45, comma 6, del testo unico della finanza dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-19