Art. 21

Modifiche all'articolo 52 del testo unico della finanza Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 52 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall', comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-21

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