Art. 24

Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di denominazione

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 188 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "SIM" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "SGR" o "società di gestione del risparmio"; "SICAV" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro diecimilatrecentoventinove.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-24

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Modifiche all'articolo 188 del testo unico della finanza Abuso di denominazione (Art. 24 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo