Art. 22

Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-22

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Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate (Art. 22 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo