Art. 22
Modifiche all'articolo 58 del testo unico della finanza Succursali di imprese di investimento estere e di società di gestione armonizzate
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 58 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-22