Art. 17
Modifiche all'articolo 43 del testo unico della finanza Costituzione e attività esercitabili
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 43, comma 1, del testo unico della finanza dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell', comma 5;
f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-17