Art. 13

Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento

In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le SGR devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-13

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