Art. 13
Modifiche all'articolo 40 del testo unico della finanza Regole di comportamento
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 40 del testo unico della finanza il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le SGR devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-13