Art. 8
Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attività esercitabili
In vigore dal 22 ott 2003
1. L'articolo 33 del testo unico della finanza è sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Attività esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all', comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all', comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all', comma 6, lettera f).
3. La SGR può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-8