Art. 5
Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti
In vigore dal 22 ott 2003
1. All' del testo unico della finanza il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall', comma 5, lettera d).
Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall', comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-5