Art. 5

Modifiche all'articolo 18 del testo unico della finanza Soggetti

In vigore dal 22 ott 2003
1. All' del testo unico della finanza il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall', comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall', comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo