Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del testo unico della finanza Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
In vigore dal 22 ott 2003
1. All' del testo unico della finanza il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane nè a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».
2. All' del testo unico della finanza dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio equivalenti a quelle vigenti in Italia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-3