Art. 4
Modifiche all'articolo 10 del testo unico della finanza Vigilanza ispettiva
In vigore dal 22 ott 2003
1. All' del testo unico della finanza i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.
4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-4