Art. 10
Modifiche all'articolo 36 del testo unico della finanza Fondi comuni d'investimento
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 36 del testo unico della finanza il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore.
La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-10