Art. 12
Modifiche all'articolo 39 del testo unico della finanza Regolamento del fondo
In vigore dal 22 ott 2003
1. All'articolo 39 del testo unico della finanza il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-12