Art. 14

Modifiche al testo unico della finanza Operatività all'estero

In vigore dal 22 ott 2003
1. Dopo l'articolo 40 del testo unico della finanza, per ripartire il testo, è inserita la seguente indicazione: «Capo II-bis - Operatività all'estero».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-14

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Modifiche al testo unico della finanza Operatività all'estero (Art. 14 Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).) — Testo vigente | Portale Normativo