Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni

In vigore dal 22 ott 2003
1. All', comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti: «n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;274#art-2

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