Titolo II›Capo II
Art. 32
Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
In vigore dal 19 apr 2001
Cancellazione dall'albo per
difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-32