Titolo II›Capo II
Art. 33
Elezioni dei consigli locali e nazionali
In vigore dal 19 apr 2001
1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè passivo.
2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-33