Titolo IICapo II

Art. 33

Elezioni dei consigli locali e nazionali

In vigore dal 19 apr 2001
1. La società tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè passivo. 2. Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-33

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