Titolo IICapo II

Art. 29

Annotazioni

In vigore dal 19 apr 2001
1. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano. 2. Il Consiglio dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione nella sezione speciale dell'albo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-29

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Annotazioni (Art. 29 Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo