Titolo II›Capo I
Art. 24
Incarico professionale e obblighi di informazione
In vigore dal 19 apr 2001
Incarico professionale
e obblighi di informazione
1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
2. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
3. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.
4. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-24