Titolo II›Capo I
Art. 19
Modificazioni
In vigore dal 19 apr 2001
1. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-19