Titolo II›Capo I
Art. 18
Ragione sociale
In vigore dal 25 nov 2014
1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a.".
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-18