Titolo ICapo III

Art. 14

Attività di durata inferiore nel diritto nazionale

In vigore dal 28 apr 2001
Attività di durata inferiore nel diritto nazionale 1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione di cui all', comma 1. 2. Ai fini della dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta, si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale. 3. Il colloquio si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all', comma 3. 4. Il procedimento per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui all'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-14

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