Titolo I›Capo III
Art. 15
Uso del doppio titolo
In vigore dal 19 apr 2001
1. L'avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è stato acquisito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-15