Titolo II›Capo I
Art. 20
Invalidità della società
In vigore dal 19 apr 2001
1. La nullità della società per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.
2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.
3. La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
5. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-20