Titolo IICapo I

Art. 21

Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità

In vigore dal 19 apr 2001
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità 1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato. 2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati. 3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo. 4. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-21

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