Titolo II›Capo I
Art. 21
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
In vigore dal 19 apr 2001
Requisiti soggettivi dei soci
e situazioni di incompatibilità
1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.
2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.
3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.
4. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo.
La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-21