Titolo IICapo I

Art. 22

Subentro di nuovi soci

In vigore dal 19 apr 2001
1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. 2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-22

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Subentro di nuovi soci (Art. 22 Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo