Titolo II›Capo I
Art. 22
Subentro di nuovi soci
In vigore dal 19 apr 2001
1. Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-22