Titolo II›Capo I
Art. 17
Costituzione e oggetto
In vigore dal 19 apr 2001
1. Ai fini della iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.
2. La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-17