Titolo II›Capo I
Art. 23
Amministrazione
In vigore dal 19 apr 2001
1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-23