Titolo IICapo I

Art. 23

Amministrazione

In vigore dal 19 apr 2001
1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi. 2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Amministrazione (Art. 23 Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo