Art. 23 · Amministrazione
Titolo IICapo I

Art. 23

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Amministrazione

In vigore dal 19 apr 2001
1. L'amministrazione della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi. 2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-23