Titolo II›Capo II
Art. 27
Iscrizione
In vigore dal 19 apr 2001
1. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
2. Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società è iscritta per l'annotazione.
3. La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità l'attività professionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-27