Titolo II›Capo II
Art. 30
Responsabità disciplinare
In vigore dal 19 apr 2001
1. La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato.
2. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare contestato riguardi un'attività professionale svolta dal socio nell'ambito di una sede secondaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-30