Titolo II›Capo II
Art. 31
Situazioni di incompatibilità o di conflitto
In vigore dal 19 apr 2001
Situazioni di incompatibilità
o di conflitto
1. Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.
2. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.
3. l provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96#art-31